(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria
      parti I, II (serie generale) n. 67 del 27 dicembre 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Atti soggetti a pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
    1. Sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione:
      a) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
      b) le leggi e i regolamenti regionali;
      c) i  testi  unici  e i testi coordinati di leggi e regolamenti
regionali;
      d) il   piano  regionale  di  sviluppo,  il  piano  urbanistico
territoriale   e   gli   altri   strumenti  di  programmazione  e  di
pianificazione  regionale  di  carattere  strategico  che interessano
l'intero territorio della regione;
      e) le  deliberazioni  del  consiglio  regionale, escluse quelle
interne;
      f) i  decreti  e  le  ordinanze  del  presidente  della  giunta
regionale o degli assessori delegati;
      g) la  proclamazione  dei  risultati  elettorali delle elezioni
regionali;
      h) le  richieste  di referendum e la proclamazione dei relativi
risultati;
      i) le  sentenze  e  le  ordinanze  della  Corte  costituzionale
relative  a  leggi  della  Regione,  a  leggi statali, a conflitti di
attribuzione  coinvolgenti la Regione, nonche' le ordinanze di organi
giurisdizionali  che  sollevano  questioni  di  legittimita' di leggi
regionali;
      j) gli  annunzi,  gli  avvisi,  i bandi di gara e di concorso a
impieghi  regionali o in altri enti pubblici, la cui pubblicazione e'
disposta  da  leggi  statali  o  regionali  o  richiesta  dagli  enti
interessati;
      k) gli  atti  degli  enti  locali e di enti pubblici o di altri
enti  ed  organi,  la  cui  pubblicazione  e'  prevista  in  leggi  e
regolamenti dello Stato o della Regione;
      l) le   decisioni  di  annullamento  e  quelle  che  contengono
prescrizioni  adottate dalla commissione regionale di controllo sugli
atti  della  Regione e dal comitato regionale di controllo sugli atti
degli enti locali;
      m) l'elenco delle proposte di atti legislativi, regolamentari e
amministrativi  presentati  al  Consiglio regionale, nonche' il testo
degli atti per i quali e' richiesta la partecipazione, ai sensi della
legge regionale 21 marzo 1997, n. 7.
    2.  Nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione sono pubblicate le
deliberazioni  della  giunta regionale, le direttive, le circolari, i
comunicati,  gli  avvisi,  le determinazioni dirigenziali e tutti gli
altri atti della Regione di cui e' disposta la pubblicazione.
    3.  Al  fine di favorire l'informazione, nel Bollettino ufficiale
della  Regione  sono  pubblicate le leggi e i decreti dello Stato che
interessano la Regione.
    4.  Possono  essere  pubblicati, a richiesta di amministrazioni o
enti  interessati,  atti  di particolare rilievo la cui pubblicazione
non e' prescritta da leggi o regolamenti.